Indice degli argomenti: Le reazioni
allo schema dintesa
Un po' di
storia
Ambigui
presupposti ideologici
Intesa
inopportuna ?
Ingerenza
nell'esercizio della libertà di coscienza
Diritto
all'integrità fisica.
Servizio
militare
Esercizio del
diritto di voto
Violazione
della privacy
Ostracismo
istituzionalizzato
Odio geovista
Tutela della
famiglia
Questione di
lealtà
Promozione
culturale e civile?
Conclusione.
|
I Testimoni di Geova e
la Costituzione italiana
La
questione dellIntesa
Revisione
del gennaio 2003
Larticolo
8 della Costituzione italiana, dopo aver affermato che
tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere
davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, purché non contrastino con
lordinamento giuridico italiano, stabilisce che i
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
La
competenza ad avviare le trattative spetta al Governo.
Lincarico di condurre le trattative con le
rappresentanze delle Confessioni religiose è affidato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri al
Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri, il
quale si avvale di una apposita Commissione
interministeriale per le intese con le Confessioni
religiose, istituita per la prima volta nel 1985. La
Commissione predispone le bozze di intesa unitamente alle
delegazioni delle Confessioni religiose che ne hanno
fatto richiesta.
Dopo la
conclusione delle trattative, le intese sono sottoposte
allesame del Consiglio dei Ministri ai fini
dellautorizzazione alla firma da parte del
Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente
del Consiglio e del Presidente della Confessione
religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per
lapprovazione con legge.
Il 20
marzo 2000 avveniva la sottoscrizione dellintesa ex
art. 8 Cost. da parte del rappresentante della
Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova - ente morale (ex d.P.R. n. 783/86) -
e del Presidente del Consiglio, on. DAlema.
Il 20 luglio 2000 la Prima
Commissione permanente della Camera dei Deputati iniziò
l'esame del disegno di legge (n. 7043), riguardante la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova. La conclusione della XIII Legislatura ha
impedito il prosieguo dellesame del disegno di
legge n. 7043.
Si
conviene sullopportunità di collocare,
nellordinamento italiano, il fenomeno delle intese ex
art. 8 Cost. in un contesto normativo legato alla
rivisitazione complessiva della disciplina generale
relativa alla libertà religiosa, calando in una legge
generale molti dei principi di fondo che, negli anni,
hanno contraddistinto la stipula delle intese con singole
Confessioni.
La
necessità di un quadro generale e comune di riferimento
normativo fu avvertita già nella XIII Legislatura con un
disegno di legge (n. 3947), recante norme sulla libertà
religiosa. Anche lattuale Governo ha presentato un
disegno di legge (n. 2531), recante norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti
ammessi.
Pertanto,
si sostiene il convincimento che è illusorio credere che
la via delle intese possa costituire lo
strumento principale per risolvere i problemi
dellintegrazione fra sensibilità ed esperienze
diverse in campo religioso. Il fatto stesso che alle
intese ex art. 8 Cost. siano attualmente interessati più
di 200 culti dovrebbe stimolare ad un'attenta verifica
dei requisiti e delle reali attività di ciascuno d'essi.
Il
21 gennaio 2000, in occasione dell'approvazione dello
schema di intesa da parte del Consiglio dei Ministri, ben
cinque Ministri espressero parere contrario alla stipula
dell'intesa con la Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova.
Lallarme sociale
suscitato dalla notizia della sottoscrizione dello schema
di intesa fu subito evidente: nel giro di poche settimane
oltre 20.000 cittadini italiani sottoscrissero una
petizione ex art. 50 Cost., che fu presentata il 2
maggio 2000 alla Camera dei Deputati ed assegnata alla
Prima Commissione (n. 1502); al Senato la stessa
petizione fu presentata il 23 maggio 2000 ed assegnata
alla Prima Commissione (n. 764).
In sede parlamentare si
registrarono posizioni decisamente diversificate riguardo
al provvedimento in esame. Infatti, in Commissione,
alcuni Deputati annunciarono lintenzione di
procedere ad audizioni mirate ad accertare se, anche con
riferimento alla Congregazione geovista, si potesse
parlare di vera e propria confessione religiosa; a detta
dell'on. Lembo, "si tratta, infatti, di un dato non
pacifico, che merita di essere adeguatamente
approfondito". In considerazione, da un lato, delle
segnalazioni provenienti da ex aderenti alla
Congregazione e, dall'altro, dell'avvenuta presentazione
al Parlamento della citata petizione popolare, il 17
settembre 2000 la Prima Commissione della Camera dei
Deputati tenne unaudizione informale anche con i
promotori della petizione popolare, nel corso della quale
furono acquisiti, agli atti della Commissione, relazioni,
documenti e numerose testimonianze con i quali si dava
contenuto allallarme sociale suscitato dalla
notizia della sottoscrizione dello schema di intesa in
discussione.
A ciò si
aggiunga che La Civiltà Cattolica del 1° luglio
2000 evidenziò che "l'Intesa con i Testimoni di
Geova solleva alcuni seri problemi, a motivo delle
conseguenze che in campo politico e giuridico comporta la
dottrina religiosa che essi professano"; inoltre,
dopo essere entrata nel merito di alcuni aspetti dello
schema di intesa, la rivista dei Gesuiti concludeva che
"su questi punti, che sono di non scarso rilievo, il
Parlamento possa e debba opportunamente intervenire, non
per limitare la libertà religiosa o creare ostacoli al
godimento dei diritti civili dei Testimoni di Geova, che
vanno rispettati, ma per adeguare più pienamente
l'Intesa ai principi costituzionali e alla legislazione
del nostro Paese". Inoltre, in un commento sulle
trattative tra Stato e Congregazione geovista, apparso
sul quotidiano Avvenire, mons. Bromuri osservava
che "l'Intesa ci sembra sia qualcosa di più di una
semplice tutela di diritti. Essa, infatti, apre delle
possibilità di azione e di diffusione e dà una patente
di affidabilità di fronte alla coscienza dei cittadini.
Quanto meno essa garantisce di fronte a eventuali
pericoli che un determinato gruppo possa rappresentare
per il bene collettivo. Ora ci si deve domandare se
queste condizioni si pongano nei confronti dei Testimoni
di Geova".
Va
precisato, quindi, che non è in discussione la libertà
di professare la propria fede religiosa, che rimane uno
dei punti fondanti della nostra Carta costituzionale;
invece - dato che la stipula di un'intesa è un atto
politico si vogliono proporre spunti di
riflessione sullopportunità politica di un tale
accordo, che garantirebbe ad un determinato soggetto un
regime di particolare favore.
La
Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova si presenta come portatrice non solo di una
concezione della vita religiosa che induce a vivere il
rapporto tra fedeli e Stato secondo modalità
profondamente diverse da quelle che caratterizzano la
sensibilità della tradizione cristiana, ma anche di
convincimenti che la maggioranza dei cittadini recepisce
come disvalori preoccupanti in quanto talvolta non
compatibili sia con il nostro ordinamento che con le
esigenze di fondo del nostro sistema sociale. Il comitato
promotore della citata petizione ha documentato le
ragioni della diffusa preoccupazione popolare a riprova
del fatto che i tempi e la sensibilità sociale non
sembrano maturi per la stipula dellintesa in
questione. In questa sede si ripropongono sinteticamente
le motivazioni di questo diffuso allarme sociale.
Il culto
attualmente rappresentato in Italia dalla
Congregazione cristiana dei testimoni di
Geova ha fatto il suo ingresso "formale"
nel nostro Paese solo dal 2 aprile 1976, allorché
all'ente esponenziale americano - Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania - fu riconosciuto il
godimento dei diritti attribuiti agli enti morali
italiani grazie al principio di reciprocità sancito da
un trattato commerciale tra Italia e Stati Uniti
d'America (ratificato e reso esecutivo con legge del 18
giugno 1949 n. 385).
Latto
costitutivo della Congregazione in argomento attesta che
tale ente esponenziale americano si sarebbe registrato,
come società commerciale, alla Camera di Commercio di
Milano l'8 luglio 1946. Eppure, in contrasto con quanto
affermato nellatto costitutivo, in una lettera del
24 novembre 1998 indirizzata al Presidente del Senato, il
Vicepresidente della Congregazione in questione
dichiarava che "a detta Camera di Commercio [di
Milano] fu iscritta nel luglio 1946 ... una società a
responsabilità limitata appositamente costituita e non
l'ente statunitense [Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania]". A cosa si devono queste versioni
discordanti, fornite da atti e organi della stessa
Congregazione in tempi diversi? Forse nell'atto
costitutivo di associazione occorreva
"retrodatare" la presenza in Italia dell'ente
esponenziale americano per accreditare la tesi che il
culto geovista fosse "consolidato nella tradizione
italiana", inducendo così in errore le Autorità
pubbliche chiamate a pronunciarsi sulla concessione del
riconoscimento della personalità giuridica alla
Congregazione? Se così fosse, come andrebbe valutata la
condotta dei rappresentanti della Congregazione?
E' noto
che la Congregazione geovista, con sede in Roma alla via
della Bufalotta 1281, mensilmente produce e distribuisce
decine di migliaia di pubblicazioni religiose le quali
fino al 1990 quindi, dopo l'erezione in Ente
morale avvenuta nel 1986 - avevano un preciso prezzo
di vendita. Orbene, fin dai primi anni di attività
"ufficiale" in Italia (segnatamente nel
triennio 1976-1978), all'ente esponenziale americano -
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - fu
contestato dal Ministero delle Finanze lo svolgimento di
attività commerciale (precisamente di stampa, poligrafia
ed editoria); a conclusione di un lungo contenzioso, la
prima Sezione della Corte di Cassazione - con sentenza n.
1763 del 27 febbraio 1997 - ha stabilito che le cessioni
a terzi, operate dalla Congregazione cristiana dei
testimoni di Geova (subentrata all'ente americano),
di pubblicazioni non destinate alla vendita prevalente
agli associati identificano attività commerciale.
Chiediamo: se tale attività commerciale svolta dall'ente
esponenziale di culto dei Testimoni di Geova fosse stata
accertata per tempo (cioè prima del 1986), quale rilievo
valutativo ciò avrebbe avuto sulla decisione relativa
all'attribuzione della personalità giuridica alla
Congregazione in argomento?
Giova, in
proposito, ricordare che Charles Taze Russell, fondatore
dell'Organizzazione-madre statunitense (Watch Tower
Society), scrisse: "La Società Torre di Guardia di
Trattati di Sion è solo una associazione commerciale ...
La Società Torre di Guardia di Trattati di Sion non è
una società religiosa bensì commerciale"
[Citazione dall'organo ufficiale geovista La Torre di
Guardia (ed. inglese) del 1° agosto 1895, Reprints,
vol. 4, p. 1847].
Forse si
tratta del primo caso nella storia in cui una casa
editrice diventa ... una religione!
Un'intesa, per definizione, è un
atto dal quale le parti contraenti traggono reciproci
benefici e che, comunque, non può essere stipulato sulla
base di quelle che possono definirsi "riserve
mentali".
Orbene, nel
corso di unintervista registrata su videotape nel
1994, il giudice James W. Bouska del tribunale di Kansas
City, in occasione di un procedimento implicante un
Testimone di Geova, giunse alla conclusione che il
geovismo insegna: "Non vi è niente di male nel
depistare o anche nel mentire a qualcuno se questi non è
un Testimone di Geova".
Il
principio al quale il Movimento geovista fa
particolarmente riferimento nei propri rapporti con le
Autorità costituite è definito: strategia della
guerra teocratica . In
altri termini, quando si tratta di tutelare un proprio
"diritto" (per esempio, il rifiuto
dell'emotrasfusione) e altre prerogative (per esempio,
riconoscimento della personalità giuridica dell'ente
esponenziale e ottenimento dell'intesa), il Movimento
ritiene pienamente giustificato il ricorso alla menzogna
davanti alle Autorità della Pubblica Amministrazione,
nei tribunali e in altre circostanze. É opinione
ufficiale dei Testimoni che "è appropriato non far
conoscere la verità a chi non ha il diritto di
conoscerla". Il Movimento geovista è esperto nel
dire mezze verità, nel fare dichiarazioni che possono
avere più di un significato, in poche parole nel
mentire, e nel far credere di non farlo ricorrendo a
sofismi, stratagemmi, trucchi ed equilibrismi morali.
Lideologia
geovista così definisce la menzogna: "Dire qualcosa
di falso a chi ha diritto di conoscere la verità, e far
questo con l'intenzione di ingannare o danneggiare lui o
qualcun altro"; quindi aggiunge: "Il fatto che
la Bibbia condanni la menzogna non significa che uno sia
costretto a informare gli altri di verità che non hanno
diritto di sapere"; Dobbiamo dire la verità a
chi ha diritto di sapere, ma se non ne ha diritto
possiamo essere evasivi". Ovviamente la
Congregazione non ammetterà mai di insegnare a mentire,
tuttavia riconosce che mentire ai "nemici di
Dio" non vuol dire mentire, ma compiere un atto di
"strategia bellica".
E
perciò chiaro che la definizione geovista di
"menzogna" non corrisponde al comune
significato che a questa parola viene attribuito. La
Torre di Guardia del 1° maggio 1958, infatti,
spiegava: "Ma nascondere la verità ad un nemico,
che non ha diritto di conoscerla, non gli reca alcun male
... Quindi in tempo di guerra spirituale è
appropriato sviare il nemico nascondendo la
verità". E i Testimoni di Geova sanno di
vivere in un mondo ostile (cit. da Svegliatevi! dell8
febbraio 2000, p. 20). Queste parole sono un puntuale
compendio della posizione dei Testimoni di Geova in
merito alla "strategia della guerra
teocratica".
Nellopera
di proselitismo i Testimoni di Geova, che per loro stessa
ammissione si definiscono cristiani che "non
fanno più parte dell'organizzazione di questo mondo che
è l'organizzazione del Diavolo", sono alla
continua ricerca di nuovi adepti. A tutti costoro,
cittadini italiani, viene inculcato il concetto di
estraneità alla Nazione. Seguendo fedelmente la loro
ideologia, persuasi che ogni partecipazione alla vita
sociale sia un servire Satana, essi così definiscono chi
esercita il loro culto: "come straniero non ha
nessun diritto di votare e di prendere parte alle
questioni politiche del paese dove risiede quale
forestiero o straniero". L'ideologia geovista
arriva ad affermare che: "colui che opta per un
governo umano opta nel medesimo tempo per un governo
satanico". Tutte queste affermazioni tendono
oggettivamente a intaccare l'unità dello Stato, facendo
sì che dei cittadini italiani si sentano e si comportino
da stranieri nella loro Patria.
Si ricordi
che la dottrina della strategia teocratica consente di
dire una cosa e di pensarne un'altra di segno opposto,
allorquando i destinatari della cosa detta sono destinati
alla distruzione e sono nemici acerrimi di Dio e non è
peccato non far sapere loro come stanno in realtà le
cose. Infatti, nei confronti di tutti gli oppositori - e
in prima linea verso i governi nazionali influenzati da
Satana - la Congregazione geovista teorizza che è
"giusto che le innocue 'pecore' adoperino la
strategia di guerra contro i lupi negli interessi
dell'opera di Dio" (La Torre di Guardia del
1° agosto 1956, p. 462).
Come si
evince chiaramente, quindi, tutti i critici e gli
oppositori compresi i governi nazionali - sono
intrinsecamente malvagi perché influenzati da Satana.
Pertanto, tra i "nemici" cui è opportuno
nascondere la verità, le istituzioni statali occupano il
primo posto!
A chi si
chiede come sia possibile che gli appartenenti a un
Movimento, che si dichiara l'unica confessione veramente
cristiana oggi esistente al mondo, possano senza
difficoltà fare della menzogna deliberata (o, se
vogliamo ricorrere alla fraseologia geovista, del non
rivelare la verità) una delle loro principali risorse
quando si trovano in difficoltà, si risponde che è
proprio a motivo del fatto che gli affiliati hanno
sviluppato la cosiddetta "mentalità
dell'assedio"; si ritengono, cioè, assediati dal
nemico - cioè il mondo intero e, per poter
sopravvivere, devono ricorrere a tattiche di strategia
bellica "spirituale", le quali consentono di
battere il loro principale avversario, il Diavolo,
rappresentato vicariamente dai governi e dalle autorità
umane.
Come un
agente segreto in tempo di guerra, se spia il nemico per
la patria, è considerato un eroe, allo stesso modo, i
Testimoni di Geova, quando riescono a dissimulare i loro
veri sentimenti e il loro reale modus operandi,
considerano tale comportamento meritorio, anzi, voluto da
Dio. E il caso di documentare, con qualche esempio,
la concreta applicazione della strategia della
guerra teocratica.
Nel
1993 nella Repubblica Ceca, durante il procedimento per
il riconoscimento giuridico, i portavoce del Movimento
geovista mentirono alle Autorità statali, sostenendo che
i Testimoni di Geova non erano condizionati pesantemente
a credere o a tenere determinati comportamenti riguardo
ad argomenti importanti come il servizio militare, la
salute dei cittadini e il diritto alla libera
partecipazione al voto.
Nel 1998
in Bulgaria lente esponenziale geovista ha
raggirato le Autorità statali con l'impegno - assunto
davanti alla Commissione Europea per i diritti umani del
Consiglio dEuropa (cf. ricorso n. 28626/95) - di
non perseguire gli affiliati che avrebbero accettato
emoterapie, impegno poi disatteso.
In
un'intesa l'una parte deve riconoscere all'altra la
dignità che le compete e, successivamente, mantenere gli
impegni assunti e sanciti. Orbene, non si può non tenere
conto che quella dei Testimoni è un'organizzazione
"teocratica" che deve, cioè, rendere conto
prioritariamente ai suoi vertici divinamente preposti,
rappresentati dalla Teocrazia di Brooklyn, impersonata
dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(si vedano gli artt. 3 e 10 dello Statuto della
Congregazione cristiana dei testimoni di
Geova). Infatti, è importante sottolineare che,
nel valutare la prassi di questa Congregazione, non ci si
può limitare all'ambito nazionale; la Congregazione
italiana dipende strettamente dall'Organizzazione
Mondiale i cui princìpi e la cui prassi è tenuta ad
osservare scrupolosamente. Pertanto, la valutazione dei
principi cui si uniforma l'Organizzazione Mondiale
geovista riveste fondamentale importanza, in quanto non
è la Congregazione italiana che determina scelte e
politiche compatibili con il nostro ordinamento
giuridico, bensì l'ente americano: Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania.
Date
queste premesse ideologiche, si comprenderà bene
perché, il 30 gennaio 1984, mentre era in corso il
procedimento per la concessione del riconoscimento della
personalità giuridica da parte dello Stato, la
Congregazione in discussione inviava a pochi fidati
"sorveglianti" itineranti una circolare
riservata in cui la Congregazione si dichiarava pronta ad
adottare contromisure "nel caso dovessero sorgere
delle difficoltà in Italia e fossero poste restrizioni
sull'opera che compiamo" (cit. da p. 2 della
predetta circolare); le iniziative di cui si parlava non
andavano neppure divulgate tra i responsabili dei gruppi
locali geovisti perché "si tratta di una cosa
confidenziale e particolarmente delicata per cui non se
ne dovrebbe parlare in giro" (p. 3). A quali
valutazioni sarebbero pervenute le competenti Autorità
se avessero, per tempo, conosciuto tali atti
"riservati", o meglio segreti? Quale
opportunità si ravvisa nel predisporre un'intesa con un
Ente così sleale nei confronti della Controparte
statale, il quale programmava attività illecite in
contrasto con l'ordinamento giuridico da cui,
contemporaneamente, pure chiedeva di essere
riconosciuto?
Con riferimento alla valenza
giuridica della libertà di coscienza, alcuni studiosi ne
individuano loggetto nel diritto della persona a formare
i propri convincimenti al riparo da indebite pressioni;
correlativamente lo Stato ha lobbligo di creare
tutte le condizioni per favorire una formazione degli
spiriti la più libera possibile da condizionamenti e
manipolazioni.
Nel caso
del geovismo ci troviamo di fronte a comportamenti
caratterizzati dallossequio non tanto a princìpi
che, in materia religiosa, la coscienza degli affiliati
abbraccia, quanto a norme del Movimento, che condizionano
la libera esplicazione della sovranità della coscienza.
E
sufficiente segnalare la disinvoltura con la quale i
Testimoni di Geova hanno accolto i cambiamenti dottrinali
sul divieto di sottoporsi a trasfusioni di fattori
antiemorragici per la cura dellemofilia, a
sterilizzazioni terapeutiche, ai trapianti; in questi ed
altri casi, appena i vertici del Movimento hanno
dichiarato decaduto il veto, nessun Testimone di Geova ha
obiettato più a tali pratiche mediche: altro che
travaglio delle coscienze individuali! Situazione analoga
si riscontra nel caso dell'assolvimento degli obblighi di
leva attraverso il volontario svolgimento del servizio
sostitutivo civile: da quando La Torre di Guardia
ha dato il proprio beneplacito all'effettuazione di tale
servizio sostitutivo, le patrie galere non ospitano più
Testimoni di Geova renitenti alla leva.
Ma
procediamo con ordine e approfondiamo ciò che
l'ideologia dei Testimoni di Geova propaganda
riguardo agli argomenti appena citati.
Per quanto
riguarda il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione,
che sancisce il diritto alla salute, non si può
prescindere dalla storia recente del Movimento geovista,
se si vuole valutare compiutamente linopportunità
dell'intesa. Infatti, nel corso del tempo,
lideologia propugnata dalla Congregazione ha
proibito le vaccinazioni, i trapianti dorgano, il
ricorso alle emotrasfusioni, noncurante delle conseguenze
più o meno letali di tali proibizioni, anche in presenza
di norme statali che ne disciplinavano l'obbligatorietà
o, comunque, l'opportunità nellinteresse del
diritto all'integrità fisica e psichica dei cittadini.
Negli anni
Trenta del secolo scorso, almeno negli Stati Uniti
dAmerica, esisteva già una normativa sulla
vaccinazione obbligatoria; ebbene gli ideologi del
Movimento insegnavano che la somministrazione delle
vaccinazioni è una diretta violazione della
legge di Geova Dio, di conseguenza alcuni
Testimoni di Geova dellepoca fecero ricorso a
certificazioni fasulle di avvenuta vaccinazione dei
minori pur di ottemperare al divieto, allora vigente nel
Movimento, di sottoporsi a tale pratica medica. Esistono
testimonianze dirette di persone vittime di tale
irragionevole direttiva.
Un tempo i
Testimoni erano dissuasi dal ricevere o donare organi da
trapiantare, perché il trapianto era considerato una
"pratica cannibalesca" (si vedano: La Torre
di Guardia del 15 marzo 1968, pp. 190-192; Svegliatevi!
dell8 novembre 1968). Chi avesse accettato un
trapianto, sarebbe stato sanzionato dall'organizzazione.
Dopo molti anni, La Torre di Guardia (del 1°
settembre 1980, p. 31) pubblicò una diversa direttiva:
«Il trapianto di un tessuto o di un osso umano da un
uomo all'altro è una questione che ciascun Testimone
deve decidere in base alla propria coscienza ... Non c'è
alcun comando biblico che vieti specificamente di
introdurre nel proprio corpo tessuti di un'altra persona
.... Se qualcuno accettasse un trapianto, il comitato
giudiziario della congregazione non prenderebbe misure
disciplinari nei suoi confronti». Da quella data i
Testimoni possono accettare i trapianti senza essere
sanzionati.
E
pure opportuno il richiamo alla lunga e strenua
avversione per le terapie psichiatriche o
psicoanalitiche, bollate dal Movimento alla stregua di
stregonerie e di arti demoniche (si vedano le seguenti
fonti geoviste: Svegliatevi! dell'8 febbraio 1976,
p. 26; 8 agosto 1960, pp. 30-32; La Torre di Guardia
del 15 marzo 1983, p. 11 e 1° giugno 1978, p. 32).
Altro
drammatico fattore di allarme sociale, causato
dallideologia geovista e dalla conseguente prassi
adottata dagli affiliati, riguarda la drastica
opposizione che i genitori geovisti frappongono alla
somministrazione di emoderivati ai figli minorenni, anche
se questi trattamenti medici fossero essenziali alla loro
sopravvivenza .
Il corretto
comportamento del Testimone modello è descritto nella Torre
di Guardia del 15 giugno 1991, p. 31: «Anche i
cristiani odierni devono essere saldi, fermamente
risoluti a non violare la legge di Dio, anche se questo
li può esporre a qualche rischio in relazione ai governi
secolari. La più elevata legge dell'universo - la legge
di Dio - impone ai cristiani di astenersi dal sangue ...
Questa legge divina non va presa alla leggera, come una
cosa a cui ubbidire solo se fa comodo o se non ci sono
problemi. ...se sembrasse probabile che un tribunale
autorizzi una trasfusione, un cristiano potrebbe
scegliere di non rendersi reperibile per tale violazione
della legge di Dio [quindi cercherebbe di sottrarre il
minore all'ordinanza del tribunale che impone
l'indispensabile trasfusione (commento aggiunto)]. Se
un cristiano si opponesse vigorosamente a una violazione
della legge di Dio sul sangue, in alcuni paesi le
autorità potrebbero considerarlo un trasgressore o
potrebbero denunciarlo. Se dovesse andare incontro a
qualche sanzione, il cristiano potrebbe considerarlo un
modo di soffrire per amore della giustizia». Queste
istruzioni non restano semplice teoria, ma - come
mostrano diversi drammatici casi concreti - diventano una
prassi strettamente connessa alle direttive della
Congregazione.
Il divieto
geovista delle emoterapie è assai poco giustificabile
sotto l'aspetto della serietà se si considera che,
mentre da un lato non si consente l'uso del sangue per
finalità terapeutiche, dall'altro si ammette l'uso
alimentare della carne con la disinvolta giustificazione
che essa, dopo la macellazione, ha perduto gran parte del
sangue che conteneva. Appare sufficientemente chiaro
quale possa essere il gradiente di credibilità di chi
vieta la trasfusione sanguigna fino all'estremo
sacrificio e, poi, consente il trionfale ingresso della
"fettina" nel desco dei propri adepti; in che
misura, regolamentando in tal modo, si attua il rispetto
per la persona umana?
Il
dettato dell'art. 32 Cost., nato dall'esigenza di evitare
illecite interferenze da parte dei pubblici poteri nella
sfera del singolo, è stato talvolta interpretato come
una sorta di "magna charta" degli
autolesionisti e dei suicidi. Si rileva che il rispetto
della persona umana costituisce un limite all'esercizio
di qualsiasi diritto o potere e, quindi, l'insuperabile
parametro di legittimità dell'esercizio, non solo del
potere statuale, ma anche dell'autodeterminazione del
singolo. Spetta certamente al legislatore il potere di
valutare i principi delle varie confessioni religiose ai
fini del loro riconoscimento. Comunque, è pacifico che
il cittadino non gode di una sorta di libertà illimitata
e incontrollabile nel perseguire l'osservanza del proprio
credo religioso o politico, che è costituzionalmente
garantito solo nell'ipotesi in cui non interferisca,
all'esterno, con diritti aventi pari dignità
costituzionale e non si risolva, all'interno, in uno
svilimento della stessa persona umana che lo propugna.
Appare immeritevole di particolare tutela anche il credo
religioso che, pur non imponendo istituzionalmente ai
propri adepti il suicidio come mezzo diretto di ascesi,
tuttavia lo prevede come conseguenza indiretta di
pratiche o divieti manifestamente ingiustificati,
bizzarri e futili.
Va
ribadito che, pur rispettando la scelta religiosa di ogni
credente, non si può assimilare l'obiezione
all'emoterapia ad una qualsiasi obiezione di coscienza.
Innanzitutto, perché non di scelta si tratta, bensì di
obbligo normativo: il Testimone di Geova che dovesse
abbisognare di tale presidio terapeutico, si trova di
fronte al dettato di La Torre di Guardia del 15
luglio 1961, pp. 446-448, che così stabilisce: "se
(il Testimone di Geova) continua ad accettare trasfusioni
di sangue o a donare sangue ... Quale ribelle oppositore
e infedele esempio per i conservi della congregazione
cristiana, egli deve essere stroncato da essa mediante la
disassociazione" (parentesi aggiunte). Quindi, non
c'è libertà di scelta quando una delle due alternative
è la punizione, sia essa fisica oppure no.
In
definitiva, se non fosse per la paura dell'espulsione,
probabilmente i Testimoni di Geova risolverebbero il
conflitto interiore tra la norma giuridica ed il precetto
confessionale diversamente da come richiede il Movimento.
Infatti, è spesso accaduto che, venuto meno il veto dei
vertici dottrinali geovisti, i singoli Testimoni si sono
di buon grado sottoposti a pratiche prima vietate (come
nel caso dei trapianti d'organo, delle vaccinazioni e, di
recente, per il servizio civile sostitutivo di quello di
leva). Questo dimostra che per i Testimoni di Geova
l'obiezione di coscienza non è libera determinazione
dell'individuo, ma atto obbligato e indispensabile per
conservare l'appartenenza al gruppo; da mezzo di
valorizzazione della personalità umana si trasforma in
strumento di difesa integralistica dell'identità del
gruppo geovista, che viene a sovrapporsi anche alle leggi
dello Stato.
Che i
giovani in età di leva, affiliati alla Congregazione, si
astengano dal prestare servizio militare e solo da poco -
repentinamente a seguito delle direttive impartite nel
1996 dai vertici mondiali americani del Movimento -
accettino di effettuare il servizio sostitutivo, è
sintomatico del fatto che non si tratta di autentica
obiezione di coscienza, bensì di imposizione normativa.
La questione del rifiuto del servizio militare non
rientra nelle "libere scelte" dei singoli
Testimoni.
Per
illustrare, Raymond V. Franz (ex componente del Direttivo
mondiale geovista) ha fatto conoscere lesistenza di
un rapporto riservato dei vertici della filiale
italiana del Movimento, inviato
allOrganizzazione-madre statunitense alla fine
degli anni Settanta, in cui si asseriva tra
l'altro: "Da contatti diretti avuti con fratelli
(Testimoni di Geova italiani) che affrontavano il
problema del servizio militare, abbiamo notato che
nella maggioranza dei casi essi non comprendevano il
motivo per cui non avrebbero potuto accettare di fare
il servizio civile alternativo".
A detta dei
portavoce della Congregazione, sembrerebbe che i
Testimoni accettino ora di compiere il servizio
sostitutivo civile perché nel nostro Paese sono cambiate
le norme che lo regolano (legge 8 luglio 1998, n. 230).
In realtà, fino al 1995, il punto di vista della
Congregazione era che si doveva rifiutare il servizio
civile perché compiuto in sostituzione di quello
militare; anche se tale servizio fosse stato del tutto
indipendente dalle strutture militari, il Testimone
avrebbe dovuto rifiutarsi di compierlo. Questa direttiva
è chiaramente descritta nella rivista Svegliatevi!
dell'8 giugno 1975, pp. 12-15. Nel 1996 il Direttivo
mondiale dei Testimoni ha modificato le proprie direttive
sull'argomento. In un articolo della rivista La Torre
di Guardia del 1° maggio 1996 venne riportato il
"nuovo intendimento", secondo il quale ora «il
cristiano dedicato e battezzato deve prendere la propria
decisione in base alla sua coscienza addestrata secondo
la Bibbia» (p. 19). Queste sono parole rivelatrici:
infatti, se anche in precedenza il rifiuto del servizio
civile fosse stato il risultato di una libera scelta, in
che consisterebbe la differenza? La novità consiste
evidentemente nel fatto che, se ora un Testimone sceglie
di fare il servizio civile, non viene sanzionato, mentre
prima un'eventuale scelta in tal senso - anche se frutto
di attenta riflessione e motivata da una buona coscienza
- avrebbe comportato la sua esclusione dalla
Congregazione.
Chi
accetta, secondo coscienza, di compiere il servizio
militare viene a trovarsi escluso dalla Congregazione.
Tecnicamente la Congregazione dichiara tale affiliato
dissociato; il gruppo, cioè, non espelle
ufficialmente il "trasgressore", per non
esporsi all'accusa di atteggiamento sedizioso. I membri
del gruppo devono trattare il "dissociato" alla
stregua di un disassociato. Si può, quindi, davvero
parlare di "libera scelta" quando una
decisione, non conforme a quella "suggerita"
dal gruppo, comporta l'ostracismo sistematico da parte di
tutti gli altri Testimoni, parenti e familiari compresi?
Diverse
circolari e lettere ufficiali del Movimento dimostrano,
da un lato, che chi adempie gli obblighi di leva deve
comparire davanti a un comitato giudiziario per
l'espulsione; dall'altro, che si deve procedere, in
tali casi, con la massima segretezza. In una lettera
della Sede romana del Movimento geovista, identificata
con la sigla SCC:SSB del 9 novembre 1982, si avvertiva la
consapevolezza, da parte dei vertici italiani del
Movimento, che tale segretissima prassi di espellere chi
vota o fa il servizio di leva, è illegale per cui, se
scoperti, tali "documenti delicati ... potrebbero
farci incontrare delle difficoltà".
I Testimoni
di Geova non possono essere considerati veri obiettori di
coscienza perché si pongono in una posizione non di
dialogo con lordinamento (da loro recepito come
satanico, intrinsecamente malvagio), ma di indifferenza;
non manifestano particolare sensibilità verso valori non
percepiti in ugual modo dalla legislazione. Il nascondere
i propri reali motivi di rifiuto di assolvimento del
dovere previsto dall'art. 52 della Costituzione è uno
dei tanti marchingegni adottati dalla Congregazione
geovista per confondersi con altri gruppi che
dell'obiezione di coscienza hanno fatto l'emblema del
proprio modo di vivere. Da parte loro, i Testimoni di
Geova parlano di "neutralità", che è
tutt'altra cosa. In un loro manuale essa è definita la
"condizione di chi, in una controversia, non
parteggia per nessuno dei contendenti". L'obiezione
di coscienza, per sua definizione, è un atteggiamento
individuale scaturente da un intimo convincimento; nel
caso dei Testimoni, il rifiuto del servizio militare è
una disposizione normativa alla quale è obbligatorio
attenersi pena l'esclusione.
Sul piano
civile, l'esortazione geovista al disimpegno sociale
consente ormai a chiunque di verificare quanto sia
frenante questa ideologia nel contesto della vita sociale
italiana. Basterà in questa sede richiamare
lassoluta indisponibilità dei Testimoni di Geova
al concreto esercizio del diritto-dovere di voto. Su
questo tema assistiamo a un ulteriore esempio di
strategia della guerra teocratica geovista,
offerto dalla pubblicazione di un articolo apparso su La
Torre di Guardia del 1° novembre 1999, intitolato
Cosa ne pensano i testimoni di Geova delle
votazioni?
Da tempo la
Congregazione in argomento aspira ad ottenere la tanto
sospirata intesa (ed il connesso 8 per mille sull'IRPEF,
oltre ad altre prebende e agevolazioni). Era più che
logico, quindi, fornire - a supporto di tale aspirazione
- un background tale che potesse, almeno in parte, fugare
ogni tentennamento dellAutorità governativa circa
l'atteggiamento di "neutralità politica" dei
Testimoni di Geova. Ecco, quindi, che vede la luce
l'articolo di cui ci occupiamo. Esso inizia con una frase
rivelatrice, che aveva lo scopo di tranquillizzare le
Autorità circa l'atteggiamento della Congregazione verso
le votazioni: "Sembra comunque che [nella Bibbia]
non esista nessun principio contrario al votare in sé e
per sé". Poi si aggiunge: "In quanto a dare
personalmente il proprio voto a un candidato alle
elezioni, ciascun testimone di Geova decide in base alla
propria coscienza addestrata secondo la Bibbia e a come
intende la responsabilità che ha verso Dio e verso lo
Stato". È quasi la quadratura del cerchio! Primo:
non vi sono preclusioni al voto; secondo: ciascuno può
decidere se dare un voto a un candidato!
Per dare
limpressione, poi, che la posizione geovista sia
sempre stata coerente con questa dichiarazione,
l'articolo rimanda a una pubblicazione di quasi mezzo
secolo prima, e precisamente a La Torre di Guardia
del 15 marzo 1951. Di essa vengono citati alcuni brani;
uno dei quali così recitava: "Quando Cesare obbliga
i cittadini a votare ... [i Testimoni] possono recarsi
alle urne ed entrare nella cabina elettorale. È qui che
essi devono fare il segno sulla scheda o scrivere ciò
che hanno deciso. I votanti possono fare ciò che
vogliono con la loro scheda. Perciò quivi alla presenza
di Dio è dove i suoi testimoni devono comportarsi in
armonia con i suoi comandamenti e in accordo con la loro
fede. Non è nostra responsabilità istruirli su ciò che
devono fare con la loro scheda". A questo punto la
citazione si interrompe, nulla viene detto che possa
suscitare dei sospetti sulla lealtà del cittadino
Testimone verso lo Stato. Sembra che egli possa
"scrivere ciò che ha deciso ... può fare ciò che
vuole con la sua scheda".
Sarebbe
stato interessante, invece, continuare la lettura di ciò
che la rivista del 1999 omette di dire, e che era
contenuto solo un paio di paragrafi più avanti
nelledizione del 1951: "Poiché non esercitano
il voto popolare neppure per eleggere i servitori
consacrati entro l'organizzazione teocratica, essi non
considerano giusto esercitare il diritto di voto con cui
persone non consacrate sono elette ad incarichi politici
mondani. Non scelgono di condividere la responsabilità
per i peccati commessi da questi mondani eletti alle
cariche governative. Essi vogliono preservarsi puri da
questo mondo". Poveri "governanti"! Sanno
che la Congregazione geovista li considera
apoditticamente responsabili di peccati ed impuri?
E non solo
questo. Se continuiamo a spulciare nell'organo ufficiale
del Movimento, rileviamo che La Torre di Guardia
del 15 ottobre 1957 profetizzava: "quando questo
mondo giunge alla sua ardente fine alla guerra di
Armaghedon, tutti i governanti della terra e i loro
sostenitori, di qualunque ideologia politica o
confessione religiosa, saranno contro il Re dei re e
Signor dei signori ... I poteri politici saranno
sconfitti da Cristo Gesù e dai suoi eserciti celesti e
saranno scagliati nel lago che brucia con
zolfo, la Geenna di eterna distruzione".
Ragion per cui, continuava la rivista, "Oggi i
cristiani testimoni di Geova, come i testimoni di Geova
nei primi giorni del Cristianesimo, si serbano
incontaminati dal mondo. Essi coscienziosamente si
astengono dal partecipare alla politica di questo mondo,
sì, anche dal votare. Sanno che la partecipazione
politica non solo sarebbe inutile ma porterebbe la
disapprovazione di Dio".
Ma come?
Non si era detto che non esiste "nessun principio
contrario al votare?" Non si era anche detto che
"essi non interferiscono nel diritto altrui di
votare ... Se qualcuno decide di recarsi alle urne, è
una decisione sua. Ciò che fa nella cabina elettorale è
una questione fra lui e il suo Creatore"? Allora, a
quali valutazioni sarebbe pervenuto il nostro Presidente
del Consiglio - sottoscrittore dello schema di intesa ex
art. 8 Cost. - se avesse potuto leggere queste esplicite
istruzioni date ufficialmente dalla Congregazione?
Considerate
un documento geovista del 25 luglio 1978, siglato
SCB:FPB, nel quale si fornivano le seguenti istruzioni ai
responsabili di comunità locali (i cosiddetti
"anziani"): "che dire di quelli che si
sono presentati alle urne in occasione del recente
referendum? È il caso di parlar loro e di prendere atto
dei motivi che li hanno indotti a una tale azione. Se dal
colloquio risulta che sono andati per ignoranza non
comprendendo bene quali potevano essere i motivi per
astenersene, allora sarà bene aiutarli ragionando con
loro sul punto, affinché siano chiari i motivi per il
mantenimento della neutralità cristiana. In tal caso non
sarebbe preso nessun provvedimento disciplinare, a meno
che non si tratti di un anziano o di un servitore di
ministero o di un pioniere, che sarebbero rimossi non
essendo più esemplari. Se dal colloquio con loro risulta
invece che essi erano coscienti della violazione che
stavano per commettere e ciò nonostante l'hanno
commessa, allora il comitato dovrà prendere atto della
loro avvenuta dissociazione per violazione di
neutralità".
Da una
parte, nella Torre di Guardia del 1° novembre
1999, si dice che per il Testimone di Geova andare alle
urne è una decisione personale e che ciò che fa nella
cabina elettorale è una questione fra lui e il Creatore,
dall'altra, nella lettera appena citata - della
Congregazione Centrale diventa una questione fra lui e il
"comitato giudiziario", al quale deve spiegare
ciò che ha fatto nel "segreto dell'urna".
E il caso di indagare a fondo su queste forme di
"strategia teocratica" adottate in tempo di
"guerra spirituale".
Rispondendo
alla domanda: "Quale problema si incontra circa la
neutralità cristiana, e come lo si può
risolvere?", La Torre di Guardia del 1964, p.
660, attestava: "Per i cristiani maturi,
la questione di quale atteggiamento assumere riguardo
alle elezioni politiche non presenta nessun problema. Nei
paesi totalitari spesse volte le persone sono obbligate
dalla legge a recarsi alle urne e talvolta sono anche
prelevate a casa e condotte alle urne. Anche in certe
democrazie la legge rende obbligatorio per i cittadini
l'andare alle urne. I testimoni di Geova non prendono
parte alla politica in nessun paese. ... Perciò non
prendono parte alle votazioni durante le elezioni. Essi
non compromettono la loro neutralità in questioni di
politica, comunque, se vanno alle urne e annullano in
qualche modo la scheda, cancellandola o scrivendo ad
esempio su di essa le parole Sono per il regno di
Dio. In questo modo egli dice a favore di che cosa
è. Facendo questo la loro scheda sarà annullata; non
conterà nell'elezione di un uomo. Hanno osservato la
legge e sono andati alle urne e probabilmente hanno
evitato la punizione."
Si tratta
di istruzioni molto chiare ed inequivoche; ma abbiamo
pure un esplicito riscontro più recente. Biasimando
coloro che abiurano la fede geovista, La Torre di
Guardia del 1° dicembre 1989, pp. 13-14,
evidenziava: gli apostati "sono felici di non
dover più essere diversi per quanto riguarda la
neutralità cristiana ... Ora possono persino votare per
uno dei partiti politici". Se, ora, un ex
Testimone è libero di votare, allora significa che, da
Testimone, costui non godeva della stessa libertà!
Altre
istruzioni sono contenute nel Libro di testo per la
Scuola di Ministero del Regno, (noto pure con la
sigla KS); questultimo è un manuale
della Congregazione geovista in cui una nota iniziale
attesta: "una copia di questo libro di testo viene
consegnata a ciascun anziano nominato ... Qualora egli
cessasse di prestare servizio in tale incarico, dovrà
riconsegnare la sua copia del libro al comitato di
servizio della congregazione ... Non si devono fare copie
di nessuna parte di questa pubblicazione". In una
nota, a p. 134 dell'edizione KS 81, era scritto:
"Sia questo libro di Testo per la Scuola di
Ministero del Regno (KS81) che i precedenti (KS77 e KS79)
sono provveduti ad esclusivo uso dei sorveglianti
viaggianti e degli anziani di congregazione, e non devono
essere dati o prestati ad altri, nemmeno ai propri
familiari". In questo manuale si afferma che, se un
Testimone di Geova sta per intraprendere una condotta che
lo porterà a "violare la neutralità" (cioè
è intenzionato a esercitare il diritto di voto), allora
seguirà l'intervento degli anziani che, con
"benignità", parleranno alla persona che sta
per "agire in tal modo per ignoranza". Se
l'intervento dissuasivo degli anziani dovesse rimanere
infruttuoso, si applicherà la sanzione della
dissociazione per violazione di neutralità ad opera di
un comitato giudiziario.
Sulla base
di testimonianze di ex affiliati al Movimento, il rifiuto
di votare è così drastico che ai Testimoni di Geova non
è lecito neanche partecipare alle elezioni degli organi
collegiali scolastici.
Una serie
di circolari della Congregazione geovista dimostra
l'esistenza di una prassi giudiziaria molto articolata
tra i Testimoni di Geova. Il già citato KS - "Libro
di testo" riservato ai responsabili di comunità
geoviste - costituisce anche una sorta di "codice di
procedura penale" dell'Ente; infatti, alle pagg.
57-59 dell'edizione del 1977 e alle pagg. 92-96
dell'edizione del 1991, viene riportato un elenco di
trasgressioni con accanto l'indicazione della norma
biblica violata [es. ubriachezza = Prima epistola ai
Corinzi cap. 5, verso 11]. In relazione a tale attività
giudiziaria, la Congregazione cristiana dei
testimoni di Geova detiene un archivio segreto dove
sono contenuti informazioni e dati riservati che spesso
attengono alla vita privata degli stessi affiliati
(abitudini personali, attività sessuale, eventuali
trasgressioni di competenza della Magistratura). Non a
caso, nel 1992 in Danimarca le autorità scoprirono che
l'ente esponenziale geovista danese aveva violato
sistematicamente le norme sulla privacy, vigenti in quel
Paese, custodendo per decenni accurati archivi segreti
sui crimini commessi dagli aderenti.
Per quanto
riguarda l'Italia, si fa rilevare che le circolari
"confidenziali", datate 14 marzo 1997 e 20
luglio 1998 emesse dalla Congregazione in questione,
hanno impartito la direttiva - diramata agli
"anziani" sparsi in tutt'Italia - di redigere
rapporti riservati sugli affiliati che, anche prima della
conversione, hanno tenuto ripugnanti comportamenti
sessuali, schedatura effettuabile all'insaputa dei
diretti interessati. La legge n. 675 del 1996 garantisce
i cittadini da indebite intrusioni nella loro sfera
privata e tutela la riservatezza dei loro dati personali,
sia che riguardino il credo politico, religioso, le
abitudini sessuali, e così via. Tali garanzie e tutele
sono talvolta disattese dalla Congregazione geovista e
nulla più di qualche caso concreto e documentato, lo
può rendere chiaro.
Il signor
P., separato dalla moglie Testimone di Geova disassociata
per aver commesso adulterio, voleva convivere con una
Testimone nubile. Tale convivenza sarebbe stata possibile
in quanto, per le norme della Congregazione, l'adulterio
di per sé è causa di rottura del vincolo matrimoniale.
Prima, però, di consentire tale unione in assenza di un
divorzio legale, la Congregazione centrale richiedeva
prove inoppugnabili dell'adulterio. Fu disposto che tali
prove fossero acquisite mediante pedinamenti degli
"adulteri", indagini private presso il
vicinato, appostamenti notturni per controllare gli
ingressi e le uscite dall'abitazione della moglie del P.,
verifiche presso gli uffici dell'anagrafe per appurare se
da tale relazione adulterina fosse nato un bambino,
dichiarazioni del P. di non avere più avuto relazioni
sessuali con la moglie, il tutto comprovato da documenti.
Al termine di questa procedura, la Congregazione si
dichiarò soddisfatta e diede il suo placet alla
convivenza dei due.
Altra
vicenda in cui larroganza dei comitati
giudiziari geovisti traspare in tutta la sua
pericolosità riguarda un caso di perquisizione personale
subita in Sicilia da unaffiliata ad opera di
rappresentanti della Congregazione.
Il disegno di legge (n. 7043)
allesame del Parlamento della passata Legislatura,
riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Congregazione cristiana dei Testimoni di
Geova, prevedeva all'articolo 2 - comma 2 - che
"la Repubblica italiana riconosce che gli atti in
materia disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza
statale". Cosa implicherebbe l'entrata in vigore di
una norma concordataria del genere?
In effetti,
si lascerebbero privi della tutela, prevista
dallordinamento statale, tutti i Testimoni
sanzionati dalla Congregazione. In realtà, si viene
espulsi dalla Congregazione geovista per i motivi più
disparati; magari per aver dissentito dalle
interpretazioni dei vertici dottrinari su questioni come:
festeggiare un compleanno, accettare una trasfusione,
criticare gli errori commessi dagli ideologi del
Movimento, agire secondo coscienza in questioni sulle
quali la Bibbia non si esprime, ecc.
Inoltre, nel geovismo vige il processo alle intenzioni
nei confronti di chi non è "allineato e
coperto" (si veda, ad esempio, il manuale riservato
KS 91, p. 140).
Cosa
significa per i Testimoni di Geova l'essere tenuti a
"conformarsi all'ordine di disassociazione"
(espulsione), impartito dai comitati giudiziari geovisti,
di cui parla La Torre di Guardia del 15 gennaio
1954, p. 62? Ebbene una sintetica rassegna di citazioni
da letteratura geovista, riguardanti la sistematica
prassi di ostracismo adottata anche - anzi soprattutto -
contro i critici dellideologia, offre una
significativa base teorica alle tante testimonianze che
periodicamente vengono portate allattenzione
dellopinione pubblica (si veda J.R. Bergman, I
Testimoni di Geova e la salute mentale, Roma 1996,
pp. 151-173). 
Quando un
genitore o un figlio viene espulso dalla Congregazione
geovista, come devessere trattata tale persona dai
membri della famiglia rimasti fedeli al geovismo?
Rispondendo a questa domanda, La Torre di Guardia
legifera: "Se i figli sono maggiorenni, vi può
essere una separazione e una rottura vera e propria dei
vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già
spezzati" (ed. 15 gennaio 1954, p. 62); i genitori
"non accordano a [un figlio] disassociato la stessa
approvata relazione spirituale concessa agli altri"
(ed. 15 gennaio 1975, p. 55).
E se il
parente espulso non fa parte della stretta cerchia
familiare? "si dovrebbe far comprendere al parente
disassociato che ora le sue visite non sono benvenute
come prima" (ed. 15 gennaio 1964, p. 42). "Se
il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori
di casa o non è dell'immediata cerchia familiare,
potrebbe essere possibile non avere quasi nessun contatto
col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia
richiedessero qualche contatto, è certo che questi
contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo" (ed.
15 aprile 1988, p. 28).
E se
l'espulso non è un parente? "Ogni associazione con
lui è troncata" (ed. 15 gennaio 1964, p. 41).
E se un
uomo e una donna Testimoni sono promessi in matrimonio e
uno dei due viene espulso prima del matrimonio? Il
Testimone fedele "deve troncare il legame col
disassociato ...Se non tiene conto di ciò sposando il
disassociato, anch'egli può essere disassociato"
(ed. 15 gennaio 1964, p. 43).
Si noti,
per giunta, che "colui che deliberatamente non
rispetta la decisione [disciplinare] della congregazione
rischia di essere a sua volta disassociato" (ed. 15
dicembre 1963, p. 762). Quindi, chi decidesse, secondo
coscienza, di continuare a mantenere i rapporti sociali e
familiari con gli ex membri, verrebbe a sua volta
sanzionato.
Inoltre
la Congregazione prescrive: Che cosa si deve fare
se un disassociato e un membro della congregazione
lavorano nello stesso luogo per limpiego secolare?
... Benché sia permesso conversare nella misura
necessaria per assolvere le funzioni del lavoro, non è
appropriato associarsi nel senso di parlare liberamente
... sarebbero considerate solo le cose necessarie
relative al lavoro, mai questioni spirituali o altre
questioni che non sono nella categoria delle cose
necessarie per il lavoro secolare. Se i rapporti
necessari sono troppo frequenti e intimi, il cristiano
può considerare di cambiare limpiego (ed. 15
dicembre 1963, p. 762).
Nell'estate
del 2002 la Congregazione geovista ha ribadito le sue
intransigenti direttive nei confronti degli ex membri:
Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali
con chi è stato espulso. Questo significa che non
staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e
partite di pallone né per andare in un centro
commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al
ristorante (cit dal mensile a distribuzione interna
Il Ministero del Regno dellagosto
2002, pp. 3-4).
Questa
prassi giustifica appieno, da sola, l'allarme sociale che
crea l'adesione al geovismo. Perciò,
come ha evidenziato un insigne giurista - il prof. Dalla
Torre - "prima di arrivare ad un'Intesa lo Stato
dovrebbe valutare con maggiore attenzione, con prudenza e
discernimento. Il che non significa negare una libertà
che è garantita a tutti. Eventualmente si nega in questo
caso un regime di particolare favore. Cosa ben diversa
dall'esercizio della libertà religiosa".
L8
settembre 2002 il Capo dello Stato, in visita al
santuario di Loreto, ha espresso chiaramente il proprio
"no alle religioni dell'odio". Il Presidente
Ciampi si è detto convinto che "il pensiero
religioso è portatore di messaggi importanti non solo
per coloro che hanno una fede ma anche per i non
credenti: tutti sono accomunati da ideali di fratellanza
tra i popoli, di pace, di giustizia sociale"; ma
"è chiaro - ha sottolineato Ciampi - che quando le
religioni predicano l'odio, rinnegano se stesse. Quando,
invece, animate da spirito ecumenico, cercano nel dialogo
tra le varie fedi e nel dialogo con il mondo laico un
linguaggio comune, per predicare insieme un messaggio di
pace, danno un contributo determinante per il futuro
dell'umanità intera". Da queste parole si comprende
la necessità di contrastare la diffusione di idee basate
sullodio religioso e sulla discriminazione, di
esercitare ogni controllo per impedire la possibilità
che organizzazioni e gruppi di individui possano incitare
allodio religioso.
La
propaganda geovista, talvolta, si lascia andare ad
esplicite esortazioni allodio? Che tipo di odio e
rivolto a chi? Esaminate le seguenti citazioni tratte da La
Torre di Guardia del 15 marzo 1953, p. 87-89; 15
luglio 1959, p. 423; 1° gennaio 1962, p. 4; 1° ottobre
1993, pp. 18, 19:
"Se
una persona continua a seguire una via malvagia dopo aver
conosciuto ciò che è giusto, se il male diviene così
radicato in lei da divenirne una parte inscindibile, per
odiare il male il cristiano deve odiare tale persona di
cui il male è divenuto una parte inscindibile".
"Il Signore Gesù non ci invitava ad amare quelli
che odiano Dio ... Quelli che odiano Dio e il suo popolo
devono essere odiati ... Noi dobbiamo odiare nel più
puro senso, che significa considerare con estrema o
attiva avversione, ritenere detestabile, odioso,
ripugnante, esecrare ... Che cosa ve ne fate voi di
qualche cosa che è detestabile o ripugnante che voi
esecrate? ... Non odiamo noi quelli che odiano Dio? Non
possiamo amare quegli odiosi nemici, poiché essi sono
degni solo della distruzione ... Noi preghiamo con
fervore e gridiamo questa preghiera perché Geova non
attenda oltre, e invochiamo che la sua ira sia resa
manifesta. Stendi la tua mano e la vedano i tuoi
nemici, e usala per il loro male e la loro
distruzione".
Per commentare queste
dichiarazioni di principio del geovismo non trovo
parole migliori di quelle di Harold Bloom che,
nel suo saggio su La religione americana,
ha scritto: Quel che rende i testimoni
di Geova diversi dagli altri non è la loro
aspettativa della distruzione, ma piuttosto il
loro odio violento per ciò che sarà distrutto,
vale a dire il nostro paese, il nostro mondo, il
nostro pianeta.
Non vi sono elementi
positivi dellesistenza che i testimoni di
Geova cerchino di salvare; si augurano che tutti
si scompaia, e il più rapidamente possibile;
Fragili intellettualmente, vacui
spiritualmente, i testimoni di Geova sognano di
impadronirsi direttamente del potere, in modo da
poter partecipare della maestà del grande
teocrata, Geova.
nei loro scritti
lesaltazione di questo potere è talmente
marcata che mi sentirei di etichettarla come
patologica.
Essi propongono un fascismo
teocratico nientaffatto mitigato
dallassegnazione di un ruolo dittatoriale a
un tiranno che chiamano Geova
Nella
realtà la dottrina dei testimoni di Geova è
offensiva verso lumanità
oserei
dire che la caratteristica peculiare dei
testimoni di Geova in generale è proprio questo
piacere collettivo nel contemplare la fine
sono convinto che nulla sia più privo di
umanità delle descrizioni dei testimoni di Geova
sulla Fine del Tempo. Vi è qualcosa di
peculiarmente infantile in queste aspirazioni
della Torre di Guardia.
|
La
morte, la distruzione, lo sterminio del genere umano non
convertito al geovismo, sarà la dimostrazione, o meglio
la rivendicazione della predicazione dei Testimoni e
costituirà la ricompensa per la disistima di cui parla
Bloom. Considerare, pertanto, gli affiliati a questo
Movimento come innocui pacifisti è del tutto fuori
luogo. Il mondo dei testimoni di Geova è un mondo nel
quale l'amore e l'odio non assumono lo stesso significato
attribuito dagli altri. Nellideologia geovista un
dio, molto simile alle divinità pagane, avrebbe come
unico obiettivo finale, non la salvezza
dellumanità peccatrice, ma lo sterminio cruento
dessa in un'orgia di sangue, di cadaveri, con i
soli Testimoni superstiti, che aspirano a svolgere
attività bucoliche in una mondiale opera di aratura di
ossa spolpate e insepolte.
In questo contesto listituto
geovista della disassociazione, più che
unappropriata disciplina, appare come uno strumento
di potere sugli adepti; lesclusione
(disassociazione o dissociazione che sia) diventa un
efficace mezzo di controllo delle coscienze; infatti La
Torre di Guardia del 15 luglio 1992 stabilisce:
Lobbligo di odiare lillegalità
riguarda anche tutte le attività degli apostati
(p. 12); e, definendo il concetto di odio, precisa:
il significato di odiare ... racchiude il concetto
di provare un tale senso di ripugnanza o forte avversione
per qualcuno o qualcosa da non voler avere nulla a che
fare con quella persona o cosa (p. 9). Inoltre, La
Torre di Guardia del 15 giugno 1983, p. 31, sancisce:
se qualcuno è disassociato, allora deve aver avuto
un cuore veramente cattivo e/o devessere stato
deciso a perseguire una condotta che disonora Dio
Stando ad esplicite ammissioni contenute
in atti ufficiali della citata Congregazione (per
esempio, la circolare SSC datata 7 febbraio 1977), la
concezione del vincolo matrimoniale propugnata dalla
medesima è praticamente in contrasto con gli
articoli del Codice Civile Italiano; infatti, nella
formula per la celebrazione del matrimonio -
allegata alla circolare appena menzionata - a dispetto
del diritto di famiglia, che pone sullo stesso piano i
coniugi, si evidenzia la supremazia del ruolo maritale
nel rapporto di coppia geovista: si aggiunge un
comunque, dopo la lettura degli articoli del
codice civile di prassi, che relativizza
limportanza della legge e la subordina
allinterpretazione biblica citata; inoltre, dal
confronto delle domande rivolte ai nubendi dal ministro
di culto, si evince che linterrogativo posto alla
donna comprende sempre lespressione
rispettarlo profondamente, che invece non
compare nel quesito rivolto alluomo. Il che attesta
unimpostazione illecita del rapporto di coppia,
basato - secondo la Congregazione in argomento - sulla
supremazia delluomo, in contrasto con i cardini del
diritto di famiglia adottato da ogni moderna società
civile.
In effetti, in contrasto con il codice
civile che statuisce la parità dei coniugi
allinterno del nucleo familiare, la prassi
comportamentale - inculcata sistematicamente dalla
Congregazione - prevede la supremazia del ruolo maritale
confermando che lobbligo di provvedere
fisicamente come pure spiritualmente ai figli ricade
principalmente sui genitori, in particolare sul padre
(cit. da Svegliatevi! dell8 marzo 1997, p.
27). Nell'esplicitazione di tale supremazia maritale, la
Congregazione arriva al punto di prevedere anche
fattispecie molto delicate, come la seguente: "Che
dire se un marito incredulo (cioè non Testimone di
Geova) insiste che la moglie cristiana (cioè di fede
geovista) si rechi alle urne? Ebbene, lei è
sottoposta al marito,
Se ubbidisce al
marito e si reca alle urne, è una decisione
personale." (La Torre di Guardia del 1°
novembre 1999, p. 29; parentesi aggiunte)
Certe visioni "religiose" hanno
una dimensione così coinvolgente da implicare una
generale ritualizzazione degli aspetti consueti della
vita; più che dinanzi ad autentiche "confessioni
religiose", in questi casi ci si trova alla presenza
di veri e propri "popoli transnazionali" tenuti
ad unità dalla partecipazione a una ideologia
totalizzante e totalitaria, capace di abbracciare
l'interezza della esperienza comunitaria. Tanto premesso,
è doveroso segnalare che il senso di lealtà preteso dal
geovismo è tale da indurre gli affiliati a violare, nel
supremo interesse del Movimento, anche i più delicati
principi di deontologia professionale che impongono la
segretezza dufficio.
Per la riprova concreta di quanto appena
affermato, si richiama la vicenda di un Testimone di
Geova che, nel novembre del 1994, fu escluso su
decisione del Consiglio Superiore della Magistratura -
dalla partecipazione al concorso per laccesso alla
carriera giudiziaria, in quanto il Testimone sostiene di
rispettare le leggi della Repubblica, ma ci crede nei
limiti che la sua ideologia gli consente: è evidente che
il punto in questione è la lealtà allo Stato.
All'aspirante giudice non è stato contestato il fatto di
professare il credo geovista, per il semplice fatto che
la Costituzione tutela la libertà di religione; invece
il diniego all'ammissione - espresso dal CSM - è
dipeso dalla circostanza che nel 1985 il candidato in
oggetto si dichiarò obiettore di coscienza
"totale" e - in quanto Testimone di Geova - si
rifiutò di svolgere sia il servizio militare di leva sia
quello civile sostitutivo, di conseguenza fu condannato
ad un anno di reclusione militare. Pertanto, il CSM ha
ritenuto che "la giustificazione addotta per
rifiutare l'adempimento dell'obbligo di leva ... appare
tale da indurre che la particolare concezione della sua
fede religiosa, evidenziata dall'aspirante magistrato,
sia incompatibile con l'atteggiamento istituzionale
doveroso degli appartenenti all'ordine giudiziario, i
quali sono tenuti, a norma dei precetti costituzionali in
materia, ad amministrare giustizia garantendo
l'osservanza della legge, e perciò devono essere
particolarmente rigorosi nell'osservarla essi
stessi. ... In realtà, con il rifiutare di adempiere
anche il servizio sostitutivo (che nulla ha in comune con
l'uso delle armi e con attività comunque riconducibili a
principi di ispirazione militare, ma si esplica in
manifestazioni di indubbia utilità sociale spesso
anche caratterizzate da connotati benèfici), l'aspirante
magistrato ha rifiutato coscientemente di adempiere un
obbligo civile, impostogli dalla legge, ... sotto tale
profilo la sua condotta, riconducibile ai fatti oggetto
della sua condanna, non si ritiene possa essere
giustificata dall'appartenenza ad una particolare fede
religiosa, e presenta aspetti di censurabilità tali da
impedire che egli sia ammesso al concorso per uditore
giudiziario".
Quindi, in sostanza, il principio in base
al quale il CSM ha sancito l'esclusione del Testimone di
Geova è: non si possono contestare, anche se per
convinzione religiosa, le leggi dello Stato e
contemporaneamente proporsi di farle rispettare. Siccome
il CSM ha rilevato che un Testimone sostiene di
rispettare le leggi della Repubblica, ma ci crede nei
limiti che la sua religione gli consente, è evidente
che il punto in questione è la fedeltà allo Stato.
In altre
circostanze documentate nella stessa letteratura del
Movimento, viene contemplata lopportunità che
professionisti di fede geovista violino altri
"segreti" tutelati dalla legge per rivelare
alle autorità della Congregazione fatti riservati e
relativi a pazienti e/o clienti.
Per
esempio, nella testimonianza riportata in Svegliatevi!
del 22 ottobre 1989, pp. 11-12, risalta il comportamento
dellinfermeria Evelyn - Testimone di Geova - la
quale non esita a violare il segreto professionale
informando i propri conservi delliniziativa dei
medici di adire il magistrato per ottenere
unordinanza di emotrasfusione coatta a un minore,
figlio di Testimoni. La condotta di Evelyn trova la sua
giustificazione nella regola espressa da La Torre di
Guardia del 1° settembre 1987, p. 13, che recita:
Possono quindi esserci delle circostanze in cui
anche un cristiano è tenuto a portare un fatto
all'attenzione degli anziani. É vero che in molti paesi
è illegale rivelare a persone non autorizzate il
contenuto di registrazioni private. Ma se un cristiano
ritiene di trovarsi in una situazione in cui la
legge di Dio, nonostante ciò che dicono le autorità
inferiori, gli impone di riferire ciò che sa, allora
questa è una responsabilità che egli accetta dinanzi a
Geova ... Tutti quelli che entrano a far parte della
congregazione cristiana si sottopongono al 'giuramento'
di mantenere pura la congregazione, sia con le loro
azioni personali che aiutando altri a rimanere
puri. Nella stessa rivista appena citata, con
l'articolo "Un tempo per parlare, quando?"
(pp. 12-15), si prescrive al Testimone di Geova
infermiere di rivelare all'"anziano" di
congregazione quanto è venuto a conoscere dalle cartelle
cliniche circa "fratelli" Testimoni i quali non
vogliono confessare all'"anziano" un eventuale
aborto o una emoterapia subita in ospedale, anche
"valicando il limite di riservatezza imposto dalle
norme". Quindi, i Testimoni fondano tale loro
comportamento, che li induce a informare gli
"anziani" delle infrazioni dei loro conservi
anche a costo di violare la riservatezza d'ufficio ed i
codici di deontologia professionale, sulle disposizioni
di La Torre di Guardia che, nell'edizione del 15
luglio 1994, p. 23, esplicitamente legifera: "i
peccati gravi che riguardano la purezza della
congregazione devono essere riferiti agli anziani
cristiani".
Tra i
Testimoni di Geova l'istituzionalizzazione della
violazione del segreto professionale ha raggiunto un
livello tale che dagli Stati Uniti apprendiamo una
notizia, a dir poco, sconcertante: i pochissimi terapeuti
di fede geovista fanno redigere ai propri pazienti
correligionari una dichiarazione liberatoria prima di
iniziare la terapia, con la quale si autorizza
preventivamente la violazione del segreto professionale.
Infatti, se durante la cura, il paziente dovesse rivelare
al terapeuta di aver commesso azioni vietate dal codice
geovista e tenute segrete fino a quel momento, lo
specialista sarebbe autorizzato - in base alla
dichiarazione sottoscritta in precedenza - a rivelare ai
responsabili della comunità geovista, cui appartiene il
paziente, le trasgressioni rivelate in corso di terapia.
Per giunta, se a seguito di tale delazione del terapeuta,
il paziente fosse espulso dall'Organizzazione, con la
citata dichiarazione le parti (il terapeuta ed il
paziente) s'impegnano a troncare la terapia in atto. La
redazione di tale dichiarazione, comunque, non è altro
che la pedissequa esecuzione di quanto
"suggerito" nella rivista La Torre di
Guardia del 1° settembre 1987, p. 15, che così
recitava: "Prevedendo il problema, alcuni fratelli
avvocati, medici, ragionieri e via dicendo, hanno
preparato delle norme scritte che fanno leggere ai
fratelli che si recano a consultarli, prima che questi
rivelino qualsiasi informazione confidenziale. Viene
così stabilito in anticipo che se dovesse emergere una
seria trasgressione, il trasgressore verrebbe
incoraggiato a informarne gli anziani della sua
congregazione. Viene spiegato che, se non lo facesse, il
consulente si sentirebbe in dovere di informare egli
stesso gli anziani".
Nel
disegno di legge (n. 7043) allesame del Parlamento
della passata Legislatura, riguardante la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana
dei Testimoni di Geova, si faceva ripetutamente
riferimento (artt. 11, c. 1; 13, c. 1; 17, c.2) ai
fini di istruzione, che avrebbero erigendi
enti della confessione, e a scopi scientifici e
culturali (art. 18, c. 1). Orbene, è doveroso
evidenziare che lideologia geovista è decisamente
ancorata a posizioni non in linea con il progresso
scientifico: i Testimoni di Geova, infatti, insegnano che
l'uomo è comparso sulla Terra nellottobre del 4026
a.C., non un mese prima o dopo. In pieno XX secolo, per
anni, essi - in rigorosa continuità culturale con gli
antichi babilonesi - hanno insegnato che il cuore era la
sede letterale di processi intellettivi, il che ha
frenato il loro consenso ai trapianti nella convinzione
che si potesse alterare la personalità e, cosa più
grave, la fede religiosa del trapiantato, che per loro
risiedeva nel cuore fisico (cf La Torre di Guardia del
15 agosto 1971, pp. 485-491).
All'art.
6, comma 3, del predetto disegno di legge n. 7043 era
stabilito che nell'insegnamento di tutte le materie
scolastiche non deve esservi traccia di forme di
insegnamento religioso diffuso", contrastanti con la
fede geovista. Ma poiché si tratta di una fede
integralista, non vi è settore dell'istruzione che
sfugga a tale àmbito. Infatti, i Testimoni di Geova
considerano "religioso" l'insegnamento
dell'evoluzione (scienza), della cronologia che sia
difforme da quella in cui credono loro (storia), di
alcune pratiche mediche (trasfusione), e così via,
sicché se approvata, l'intesa creerebbe notevoli
difficoltà nell'individuazione di libri di testo che
vadano bene per i cittadini italiani e per i Testimoni di
Geova. Va menzionato, anche, che la Congregazione ritiene
la sapienza "secolare" o "mondana"
impartita nelle scuole di ogni ordine e grado ampiamente
insufficiente e viziata da pregiudizio religioso, tanto
è vero che essa "suggerisce" ai giovani
affiliati di dedicarsi alla lettura della propria rivista
Svegliatevi! che, secondo quanto è dichiarato
nellopuscolo geovista I testimoni di Geova e la
scuola (Roma, 1984), tratta in pratica tutti i
campi dello scibile.
Quanto
sopra esposto ha lo scopo di dimostrare che la
Congregazione in questione è una delle tante espressioni
del moderno fondamentalismo religioso che spesso indossa
i panni del moderno sapere, per poi alla fine mostrare
tutto il suo oscurantismo o, per lo meno, la sua
colpevole disinformazione.
I fatti
presentati in questa pagina vi hanno indotto a
considerare la Congregazione geovista, nella sua essenza,
come un centro d'interessi non sempre in linea con i
principi espressi nella nostra Costituzione? Convenite
sulla doverosità di chiedersi, quindi, se sia opportuno,
giuridicamente corretto e "conforme al comune
sentire", concedere alla Congregazione
cristiana dei testimoni di Geova di godere del
regime di particolare favore consentito dall'intesa, in
aggiunta ai diritti spettanti di libertà di culto, di
espressione, e degli altri già concessi come quello di
celebrare matrimoni, di godere della pensione per i
propri ministri, dell'accesso alle carceri e agli
ospedali per il loro "ministero"?
Occorre
discernere, come autorevole dottrina ha evidenziato:
Quando una confessione religiosa lotta per far sì
che la legalità statale si adegui alla moralità
specifica propugnata dalla confessione stessa,
questultima non può che ricondursi alla figura
sostanziale di gruppo di pressione, che come tutti i
gruppi di pressione dispone dei normali canali (partiti,
opinione pubblica) predisposti in una democrazia
rappresentativa proprio perché gli interessi della base
facciano sentire il loro peso nelle decisioni politiche
da prendere. Al gruppo confessionale, in quanto gruppo
di pressione, non può essere consentito il canale della
negoziazione (A. Guarino, Obiezione di
coscienza e valori costituzionali, Napoli 1992, pp.
123-124).
Come si
ritiene di aver documentato, l'obiezione alla stipula
dell'Intesa con la Congregazione geovista non si basa su
una generica intolleranza nei confronti di un gruppo
minoritario. Per le migliaia di firmatari della petizione
resta un mistero come sia stato possibile che il Governo
italiano abbia ravvisato l'opportunità di stipulare
un'intesa con la Congregazione in oggetto, la quale
esercita un controllo autoritario sugli affiliati e ne
limita indebitamente la libertà di coscienza.
- Achille
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